__________________________________________________
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
di
concerto con
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
VISTI gli
articoli 3, 32,
117 e
118 della
Costituzione;
VISTO il
decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri 11
febbraio 2014,
n. 59,
concernente il
“Regolamento
di organizzazione
del Ministero
della salute”;
VISTA
la legge
23 dicembre
1978, n.
833 recante “Istituzione
del Servizio
sanitario nazionale”;
VISTO in
particolare, l’articolo 2, della citata legge che prevede che “il
servizio sanitario nazionale nell’ambito
delle sue competenze persegue”, tra l’altro, “la
tutela della salute mentale privilegiando
il momento preventivo”;
VISTO il Piano Nazionale della Prevenzione
2020-2025 adottato con intesa in Conferenza Stato-
Regioni in data 6 agosto 2020, che riconosce la salute mentale quale
“parte integrante della salute e
del benessere” che, “come
altri aspetti
della salute,
può essere
influenzata da una
serie di
determinanti socioeconomici che
devono essere
affrontati attraverso strategie globali
di promozione,
prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute
mentale e dei disturbi mentali comprendono non solo caratteristiche individuali come la capacità
di gestire pensieri, emozioni, comportamenti
e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici,
politici e ambientali” e
sottolinea la “necessità di
proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti i
cittadini in
tutte le
fasi della vita”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante riordino della
disciplina in materia
sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
VISTO in
particolare, l’articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per
la semplificazione amministrativa”;
VISTO il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO
l’articolo 1-quater,
comma 3,
del decreto
legge 30
dicembre 2021,
n. 228,
convertito con
modificazioni dalla
legge 25
febbraio 2022,
n. 15
che prevede
che “tenuto
conto dell’aumento
delle
condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a
causa dell’emergenza pandemica e della
conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e
di Bolzano erogano, nei limiti delle
risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a
sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati
regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo
degli psicologi.
Il contributo
è stabilito
nell’importo massimo di
600 euro
per persona
ed è
parametrato alle diverse
fasce dell’indicatore
della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non
spetta alle persone con
ISEE
superiore
a 50.000
euro.
Le modalità
di presentazione
della domanda
per accedere
al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali,
per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite
complessivo di 10
milioni di
euro per l’anno 2022,
con decreto
del Ministro
della salute
di concerto
con il Ministro dell’economia
e delle
finanze, da
adottare entro
trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come
indicato nella tabella C allegata al
presente decreto”;
VISTO
il successivo comma 4, che stabilisce, tra l’altro, che agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma
3, pari
a 10
milioni di
euro per
l’anno 2022,
si provvede
a valere
sul livello
di finanziamento
del fabbisogno
sanitario nazionale
standard cui
concorre lo
Stato per
l’anno 2022,
che è
incrementato di tale importo
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190;
CONSIDERATO, inoltre,
che il
medesimo comma 4
dispone che
“al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative
che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della
provincia autonoma
al finanziamento sanitario
corrente”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 avente ad oggetto “Codice
dell'amministrazione digitale”
(nel prosieguo CAD);
VISTO,
in particolare, l’articolo 12 del
CAD che prevede che “le pubbliche
amministrazioni, nell'organizzare
autonomamente la propria
attività, utilizzano le
tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di
non discriminazione”;
VISTO,
altresì, il successivo articolo 15 che dispone che “le
pubbliche amministrazioni provvedono a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività
gestionali, i documenti, la modulistica,
le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese”;
VISTI,
inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a favorire il riuso dei
programmi informatici di
proprietà delle
pubbliche amministrazioni;
VISTI gli articoli
da 19
a 22
del decreto-legge
22 giugno
2012, n.
83, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui
è stata istituita l'Agenzia per l'Italia
digitale (nel
prosieguo AGID);
VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle
caratteristiche del sistema
pubblico per
la gestione
dell'identità digitale di
cittadini e
imprese
(SPID), nonché dei tempi e delle
modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche
amministrazioni e delle
imprese”;
VISTO
il decreto
del Presidente
del Consiglio
dei Ministri
22 ottobre
1999, n.
437 avente
ad oggetto
“Regolamento recante
caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità
elettronica e del documento di
identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e
successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante “Applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
24 novembre
2003, n.
326, concernente
la definizione
delle caratteristiche
tecniche della
Tessera sanitaria (TS)”
e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante
regolamento concernente la
diffusione della carta nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8,
lettera b), della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
VISTO
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e,
in particolare, l'art. 66
concernente le caratteristiche e modalità di rilascio della carta d'identità
elettronica e della carta nazionale
dei servizi;
VISTO il
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica 20 giugno 2011
avente ad oggetto “Modalità di
assorbimento della tessera sanitaria nella carta
nazionale dei
servizi” e
successive modifiche
ed integrazioni;
VISTE
le linee guida su acquisizione e riuso di software
per le pubbliche amministrazioni adottate
dall’AGID con determinazione 9 maggio 2019 n. 115, che prevedono che
il modello del riuso delineato dal
CAD consente di individuare, valutare e personalizzare un
software senza stipulare
alcuna convenzione
con l'amministrazione
che ha
messo a
riuso il
software
stesso, oltre all'accettazione
della licenza open source che si
perfeziona con il semplice download,
senza che sia necessaria alcuna richiesta
di accesso;
VISTO il
decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri 5
dicembre 2013,
n. 159
recante “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTA la
legge 18
febbraio 1989,
n. 56
recante “Ordinamento
della professione
di psicologo”
ed in
particolare l’articolo 3
che disciplina
l’esercizio dell’attività psicoterapeutica;
VISTO
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione
di tali
dati;
VISTO
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali”,
recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del succitato
Regolamento (UE), così
come modificato
dal decreto legislativo
10 agosto
2018, n.
101;
CONSIDERATO
che
risulta
necessario pertanto definire
le modalità
di presentazione
della domanda
per accedere
al contributo,
l’entità dello
stesso e
i requisiti, anche reddituali,
per la
sua assegnazione;
ACQUISITA
altresì l’intesa
della Conferenza
permanente per
i rapporti tra
lo Stato,
le regioni
e le
province autonome di
Trento e
di Bolzano nella
seduta del…;
DECRETA
Art.
1 Finalità e oggetto
1.
Il presente decreto stabilisce le modalità di presentazione della
domanda per accedere al contributo
di cui all’articolo 1-quater, comma
3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito denominato “beneficio”)
nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua
assegnazione nel
limite complessivo di
10 milioni
di euro
per l’anno
2022.
Art.
2
1.
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di
depressione, ansia, stress e fragilità psicologica,
a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
che siano nella
condizione di
beneficiare di
un percorso
psicoterapeutico.
Art.
3
1.
Il
beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia presso specialisti privati
regolarmente iscritti
nell’elenco degli psicoterapeuti,
nell’ambito dell’albo degli
psicologi, che abbiano
comunicato l’adesione all’iniziativa
all’ordine professionale di
appartenenza.
2.
Gli ordini territorialmente competenti comunicano al Consiglio Nazionale
degli Ordini degli Psicologi
i nominativi
degli aderenti
all’iniziativa al fine
della formazione
dell’elenco nazionale.
3. Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco di cui al comma precedente,
consultabile dai beneficiari attraverso
il sito INPS, il sito del CNOP ed i siti degli ordini delle regioni e delle
province autonome.
Art.
4
1. Il
beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un
reddito ISEE in corso di validità,
ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a
50.000 euro.
2. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è
parametrato alle seguenti fasce
dell’indicatore della situazione
economica equivalente:
a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni
seduta, è erogato a
concorrenza dell’importo massimo
stabilito in
600 euro per
ogni beneficiario;
b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per
ogni seduta, è erogato
a concorrenza
dell’importo massimo stabilito
in 400
euro per
ogni beneficiario;
c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino
a 50 euro per ogni seduta,
è erogato
a concorrenza dell’importo
massimo di
200 euro per ogni beneficiario.
Art.
5
1. La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica
all’INPS. Entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, INPS ed il
Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a
partire dalla quale sarà possibile
presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non
inferiore a
sessanta giorni,
nel quale
presentare la
domanda.
2. Il richiedente accede alla piattaforma INPS. L'identità del
richiedente, in relazione ai dati del nome,
del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità
Elettronica (CIE), attraverso il
sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact
center di
INPS, secondo
le modalità
definite da
INPS.
3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema individua
automaticamente il codice fiscale
del richiedente, nonché la regione o la provincia autonoma di residenza e i
dati di contatto,
così come presenti negli
archivi istituzionali
dell’INPS, e fornisce
le necessarie dichiarazioni
sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il
modello disponibile sulla piattaforma,
in cui attesta
e comunica i
requisiti di
cui agli articoli 2
e 4. Qualora
il beneficiario sia
diverso dal richiedente, il soggetto richiedente opera per conto del
beneficiario nel rispetto delle
indicazioni fornite da
INPS.
4. In fase di presentazione della domanda, INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente
articolo 4
e informa il
richiedente sulla presenza
o meno
di una
DSU valida:
5.
Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile
inoltrare una nuova richiesta relativamente
allo stesso beneficiario.
6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella
tabella C allegata al decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15.
7. L’assegnazione
del beneficio
è garantita
nel rispetto
dei parametri
di cui
all’articolo 4, commi
1 e 2, in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente
alle persone con ISEE più basso.
8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le
graduatorie, distinte per
regione e
provincia autonoma
di residenza,
e individua
i beneficiari
sulla base
dell’ammontare delle risorse disponibili come definite nella tabella
C allegata al decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito
con modificazioni dalla legge
25 febbraio 2022,
n. 15.
9. L’INPS comunica ai
beneficiari l’accoglimento della
domanda, contestualmente associa e
comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore
attribuito a scalare ai sensi del precedente articolo
4, commi
1 e 2.
10.
Il
beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento
della domanda. Decorso tale termine
il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate
nel rispetto
dell’ordine della graduatoria
regionale o provinciale,
individuando nuovi beneficiari,
per i
quali sono
validi i
commi 9 e
10 del
presente articolo.
11. Le graduatorie di
cui al
precedente comma 8,
restano valide
fino ad
esaurimento delle
risorse di
cui all’art. 1-quater, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito con modificazioni
dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15.
Art.
6
1. I
professionisti di cui al precedente articolo 3 si autenticano nel portale INPS
utilizzando la Carta di Identità
Elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale (SPID), oppure Carta Nazionale
dei Servizi
(CNS).
2. L’avvenuto inserimento
nell’elenco di cui
all’articolo 3, comma
2, implica
l’obbligo di
accettazione dei benefici
secondo le
modalità e
le condizioni stabilite
nel presente decreto.
3. Il
professionista presente nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2, è
abilitato all’inserimento del
proprio IBAN.
Art.
7
1. Il beneficiario
comunica al
professionista il
proprio codice
univoco rilasciato ai sensi
dell’articolo 5, comma 9
ai fini
della prenotazione.
2. Il professionista
accede alla
piattaforma INPS con
le modalità
definite nel
precedente articolo
6 e, verificata la disponibilità dell’importo della propria
prestazione, ne indica l’ammontare inserendo
la data della seduta
concordata.
3.
INPS
comunica al beneficiario i dati della prenotazione di cui al precedente comma
2. Il beneficiario
può disdire
la prenotazione
qualora non
intenda usufruirne.
4. Il professionista,
erogata la
prestazione, emette
fattura intestata al beneficiario
della prestazione
indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al
beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco,
la data, il numero della fattura emessa
e l’importo
corrispondente.
5. INPS comunica al
beneficiario l’importo utilizzato
e la
quota residua.
Art.
8
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
con propria
deliberazione autorizzano INPS
a corrispondere
gli importi
relativi al
citato beneficio
e trasferiscono all’Istituto stesso, nel termine perentorio di
quindici giorni dall’adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata
al decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sul
conto corrente di Tesoreria
centrale n.
20350 intestato
a “INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843”
(IBAN IT70L0100003245350200020350)
con causale
“Contributo sessioni psicoterapia
- tabella
C decreto-legge n. 228
del 2021.
2. L'INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle
Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente
erogate dai
professionisti e
per le
quali sia
stata emessa
regolare fattura,
entro il
mese successivo a quello di
emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai
sensi dell’art. 6, comma 3 del presente decreto. Per l’erogazione
del contributo di cui al presente
decreto INPS
non è
soggetto agli
obblighi del
sostituto di
imposta.
Art.
9
1.
A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e
provinciali, INPS invia, entro la fine
di ogni mese, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano una relazione contenente il numero di beneficiari,
suddivisi per sesso, età, fascia ISEE e
territorio di residenza,
per consentire
il monitoraggio
della fruizione
del beneficio,
a indirizzo
PEC preventivamente comunicato all’INPS dal Ministero della salute,
dalle Regioni e dalle Province di
Trento e Bolzano.
Art.
10
1. I trattamenti dei dati necessari all’attuazione del presente decreto
sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni previste dal
decreto legislativo 30 giugno
2003, n.
196, “Codice
in materia
di protezione
dei dati
personali”, recante Disposizioni
per l’adeguamento
della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, così come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n.
101, e
secondo le
modalità e
con le
misure di
sicurezza tecniche
e organizzative per la protezione dei dati stessi descritte nel
disciplinare tecnico allegato, parte integrante
del presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di Titolari del trattamento, nominano
INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 nonché
del d.
lgs. 196/2003
e ss.mm.ii
recante “Codice
in materia di protezione dei
dati personali”.
Il
presente decreto
è trasmesso
agli organi
di controllo
ed è
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
Italiana.
Il Ministro
della salute
Il Ministro
dell’economia e delle
finanze
Relazione
illustrativa
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
Articolo 1-quater, comma
3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Schema di decreto del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, di disciplina delle modalità di presentazione della domanda
per accedere al contributo,
dell’entità dello stesso e dei requisiti, anche reddituali, per la sua
assegnazione.
“Gli
ultimi mesi hanno comportato molte sfide, in particolare per gli operatori
sanitari, gli studenti, i familiari
dei pazienti affetti da COVID-19, le persone affette da disturbi mentali e più
in generale le persone che versano
in condizioni socio-economiche svantaggiate, e i lavoratori i cui
mezzi di sussistenza sono stati minacciati. L’impatto economico
sostanziale della pandemia può infatti
ostacolare oltre che i progressi verso la crescita economica anche quelli
verso l’inclusione sociale
e il benessere mentale1”.
Come ribadito nel Piano nazionale della prevenzione 2020-20252
la salute mentale “parte
integrante della salute e del benessere (…) può essere influenzata
da una serie di determinanti socioeconomici che
devono essere
affrontati attraverso strategie
globali di
promozione, prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute mentale e
dei disturbi mentali comprendono non solo
caratteristiche individuali come la capacità di gestire pensieri, emozioni,
comportamenti e interazioni
con gli altri, ma anche
fattori sociali, culturali,
economici, politici e
ambientali3”.
L’articolo 1-quater, comma
34, nell’ambito di una serie di misure volte a potenziare i
servizi di salute mentale, prevede
che: “tenuto conto dell’aumento
delle condizioni di depressione, ansia, stress
e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della
conseguente crisi socio- economica,
le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4, un
contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili
presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli
psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli
psicologi. Il
contributo è stabilito
nell’importo massimo di
600 euro
per persona
ed è
parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di
sostenere le
persone con
ISEE più
basso. Il
contributo non
spetta alle
persone con
ISEE superiore a 50.000
euro. Le
modalità di
presentazione della
domanda per
accedere al
contributo, l’entità
dello stesso
e i
requisiti, anche reddituali,
per la
sua assegnazione
sono stabiliti,
nel limite
complessivo di 10 milioni di euro
per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato,
le regioni
e le
province autonome
di Trento
e di Bolzano. Le
risorse determinate
al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra
le regioni e le province autonome
di Trento
e di
Bolzano come indicato nella tabella
C allegata al presente decreto”.
Considerata
la “necessità di proteggere e
promuovere il benessere mentale di tutti i cittadini
in tutte le fasi della vita5”, al fine di tutelare la
salute mentale privilegiando interventi precoci e
preventivi, il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a
sessioni di psicoterapia presso specialisti
privati, da parte delle persone che “in
condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica” ritengano di
essere nella
condizione di
beneficiare di
un percorso
psicoterapeutico.
1 “L’impatto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale:
l’impegno in
ISS” https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-salute- mentale#writers
2 Intesa acquisita
in sede
di Conferenza
Stato-Regioni il 6
agosto 2020
3 PNP
2020-2025
4 Decreto
legge 30
dicembre 2021,
n. 228 convertito con
modificazioni dalla legge
25 febbraio
2022, n.
15
5 PNP
2020-2025
Per
espressa previsione normativa, il
beneficio sarà
fruibile presso
specialisti privati
regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito
dell’albo degli psicologi. Al fine di garantire
trasparenza e facilità di accesso da parte dei beneficiari, l’elenco dei
professionisti aderenti all’iniziativa
sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi e sui siti degli ordini regionali
e provinciali.
Nel
presente decreto sono definite le modalità di presentazione della domanda,
l’entità del contributo
in relazione
al valore
dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)
al fine
di garantire
l’accesso a persone con ISEE
più basso.
Sono
state individuate
tre fasce
per l’accesso
al contributo
che sarà
erogato fino
all’importo massimo di:
×
600 € alle
persone con ISEE fino a
15.000 €;
×
400 €
alle persone
con ISEE
compreso tra
15.000 € e
30.000 €;
×
200 € alle
persone con
ISEE superiore
a 30.000
€ e non superiore
a 50.000 €.
In
considerazione delle
indicazioni presenti
nella relazione
tecnica dell’emendamento,
è stato
previsto un
contributo fino a
50 €
per seduta,
lasciando la
possibilità di
rimodulare lo
stesso sulla
base della spesa effettiva
sostenuta dal beneficiario, visto che il tariffario del CNOP individua nel “limite
inferiore della
fascia dell’onorario del professionista”
importi anche
inferiori ai
50 euro
e rispettando l’autonomia del professionista che potrebbe individuare in
psicoterapie di coppia, familiari o di gruppo,
modalità più
consone affinchè
la prestazione
sia beneficiale.
Il
beneficio potrà
essere richiesto
tramite l’accesso
al sito
INPS per
un periodo
non inferiore
a sessanta
giorni. Sul
sito INPS
e sul
sito del
Ministero della
salute saranno
comunicati, con
adeguato
Decorso
il periodo per la presentazione delle richieste, INPS redigerà le graduatorie
per le singole le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, suddivise in base alla residenza del
richiedente, e accoglierà le domande fino a concorrenza delle risorse
disponibili nel territorio di riferimento.
Il
beneficio sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda,
prioritariamente alle persone
con ISEE più basso.
INPS
comunicherà ai
beneficiari l’accoglimento della richiesta
unitamente al codice
univoco, a scalare,
dell’importo attribuito. Il codice univoco (associato al beneficio) sarà
utilizzabile, per un periodo
di 180
giorni, per
la fruizione di
sessioni di
psicoterapia presso
psicoterapeuti privati,
iscritti all’ordine
degli psicologi, che abbiano aderito all’iniziativa.
Al
termine dei 180 giorni, il codice univoco non utilizzato o la parte
inutilizzata dello stesso, saranno
annullati e
le risorse economiche
precedentemente impegnate e
non pagate
saranno riassegnate
in base alla
graduatoria vigente.
Le
graduatorie regionali e provinciali restano valide fino ad esaurimento dei
fondi di cui all’art.
1-quater, comma 4,
del decreto
legge 30
dicembre 2021,
n. 228,
convertito con
modificazioni dalla
legge 25 febbraio 2022, n.
15.
PROFESSIONISTI
Il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) fornirà ad INPS
l’elenco dei professionisti,
psicoterapeuti iscritti all’ordine degli psicologi, che garantiscano
l’erogazione delle prestazioni nel
rispetto delle condizioni, delle procedure e con le modalità definite nel
decreto. In particolare, invierà:
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo, Numero telefonico ed indirizzo e-
mail o
indirizzo pec.
L’elenco
dei professionisti aderenti all’iniziativa sarà consultabile sul sito INPS,
sul sito del CNOP e
sui siti
degli ordini
regionali e
provinciali.
I
professionisti presenti nel summenzionato elenco, qualora contattati dai
beneficiari, si autenticheranno
al portale
INPS, ed
inseriranno il proprio
IBAN al
fine del
successivo rimborso delle
prestazioni erogate. Dal medesimo portale, inserendo il codice univoco
associato al beneficiario, potranno
verificare la
disponibilità dell’importo necessario
alla remunerazione
della propria
prestazione ed effettuare la prenotazione. INPS comunicherà al
beneficiario i dati della prenotazione registrata
(la prenotazione, qualora non
fruita, potrà essere annullata). Dopo l’erogazione della
prestazione, il professionista inserirà i dati della fattura emessa,
intestata al beneficiario, al fine del successivo
rimborso che avverrà nel
mese successivo.
MONITORAGGIO
La
gestione informatizzata del contributo
permetterà il puntuale
monitoraggio dell’erogazione e
della fruizione dello stesso, anche con riferimento alla complessità della
sua gestione (utilizzo parziale,
differenti tariffe applicate
ecc.).
A
partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali,
INPS invierà, entro la
fine di
ogni mese,
al Ministero
della salute
e alle
Regioni e
Province autonome
di Trento
e Bolzano
una relazione contenente il numero di beneficiari, suddivisi per sesso,
età, fascia ISEE e territorio di residenza, per consentire il
monitoraggio della fruizione
del beneficio.
TRATTAMENTO DATI
L’erogazione
del contributo richiede il
trattamento di alcune
tipologie di dati
particolari quali: situazione
economica (ISEE) dei beneficiari, condizioni di salute (disagio psicologico,
ecc.) anche riguardanti minori, che
per espressa previsione normativa sono soggetti ad una maggiore tutela
(valutazione d’impatto e
richiesta di parere
preventivo al Garante
per la
protezione dei dati
personali
I
trattamenti dei dati necessari all’attuazione del decreto sono effettuati nel
rispetto delle disposizioni
previste dal
decreto legislativo 30 giugno
2003, n.
196, “Codice
in materia
di protezione
dei dati
personali”, recante Disposizioni
per l’adeguamento
della normativa
nazionale alle
disposizioni del
Regolamento (UE)
2016/679, così
come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto
2018, n. 101, e secondo le modalità e con le misure di sicurezza
tecniche e organizzative per la protezione dei dati
descritte nel disciplinare
tecnico allegato al decreto.
Le regioni
e
le
province
autonome
di Trento
e di
Bolzano, in
qualità di
Titolari del
trattamento, nominano INPS
quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 nonché del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
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Tel. +39 0622796355
ATTENZIONE
I
componenti della rete
del progetto "Pronto Soccorso Psicologico Roma Est"
non offrono cure, supporto o consigli immediati per le persone
in una crisi suicida.
Per tale tipo di emergenza ( o in qualsiasi altro caso di
ESTREMA EMERGENZA) chiamare il 118 o il 112.
Ogni componente della rete del "Pronto Soccorso Psicologico
Roma Est" contribuisce al progetto in maniera pienamente
autonoma ed è quindi responsabile individualmente -anche sul
piano legale- del proprio operato.